Cosa troverai in questo articolo
- Sentenza n. 276-2025: il caso dei farmacisti formalmente autonomi
- Subordinazione e professioni intellettuali: cosa dice la Cassazione
- Sentenza n. 231-2026: la circolare Federfarma
- Collaborare con farmacisti a partita Iva è ancora possibile?
- I rischi per la farmacia: contributi e sanzioni
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PrenotaPer un titolare che si avvale di collaboratori con partita Iva, la domanda da porsi non è quale contratto sia stato firmato, ma come il lavoro venga svolto ogni giorno dietro il banco. Due recenti pronunce della Corte d'Appello di Ancona hanno ribadito un principio che interessa da vicino chi gestisce una farmacia: la partita Iva, da sola, non basta a fare di un farmacista un lavoratore autonomo.
Sentenza n. 276-2025: il caso dei farmacisti formalmente autonomi
Il primo caso è quello della sentenza n. 276 del 18 settembre 2025, che ha riformato la decisione con cui il Tribunale di Ancona aveva escluso la natura subordinata di alcuni rapporti. A seguito di un accertamento ispettivo, gli enti previdenziali avevano rilevato elementi riconducibili alla subordinazione. In appello i giudici hanno dato loro ragione, partendo da un criterio semplice: nella qualificazione di un rapporto di lavoro conta la sostanza, non l'etichetta scelta dalle parti.
Nel caso esaminato, i farmacisti formalmente autonomi erano inseriti nell'organizzazione aziendale al pari dei dipendenti. Si alternavano con loro, svolgevano le stesse mansioni nei diversi punti vendita, dovevano comunicare le assenze e rispettare vincoli organizzativi. Ricevevano inoltre indicazioni su allestimento dei corner, disposizione dei prodotti, prezzi, sconti, promozioni e approvvigionamenti, e c'erano stati anche richiami verbali e scritti. Nessuno di questi elementi, preso singolarmente, è stato ritenuto decisivo: a pesare è stato il quadro complessivo.
Subordinazione e professioni intellettuali: cosa dice la Cassazione
La Corte ha richiamato anche l'orientamento della Cassazione sulle professioni intellettuali. Per un professionista come il farmacista, la subordinazione non passa necessariamente da un controllo stringente sulle modalità tecniche della prestazione, e può emergere dall'insieme degli elementi del rapporto, in particolare dal grado di inserimento nell'organizzazione del committente. Elementi come la libertà di scegliere turni e ore, l'assenza di esclusiva o le caratteristiche della remunerazione, valorizzati in primo grado, sono stati considerati meno rilevanti rispetto ai vincoli organizzativi emersi.
Sentenza n. 231-2026: la circolare Federfarma
A distanza di un anno la stessa Corte è tornata sul tema con la sentenza n. 231/2026, esaminata da Federfarma in una circolare dedicata alle conseguenze per le farmacie che ricorrono a professionisti a partita Iva. Il rapporto era quello tra una società titolare di farmacia e alcune farmaciste assunte formalmente come lavoratrici autonome. Anche qui i giudici hanno guardato alle modalità di svolgimento dell'attività: mansioni analoghe a quelle del personale dipendente, partecipazione alla turnazione per coprire gli orari di apertura, un monte ore settimanale prestabilito, l'obbligo di comunicare le assenze e di seguire le indicazioni della società su prezzi, sconti, offerte e fornitori. Per la Corte erano segnali di inserimento nell'organizzazione e di soggezione al potere direttivo, tanto da ritenere fondata la richiesta dell'INPS di recuperare i contributi dovuti per il lavoro subordinato.
Collaborare con farmacisti a partita Iva è ancora possibile?
Sarebbe però un errore leggere queste sentenze come un divieto. La questione riguarda la corrispondenza tra la forma contrattuale e la realtà del rapporto, da verificare caso per caso. Una collaborazione realmente autonoma resta possibile, ma l'autonomia deve vedersi anche nella pratica quotidiana, a partire dall'organizzazione dei turni e dal margine di indipendenza riconosciuto al professionista.
I rischi per la farmacia: contributi e sanzioni
Per il titolare, il rischio di una riqualificazione del rapporto si traduce in conseguenze contributive e sanzionatorie. Per questo, prima di strutturare o rinnovare una collaborazione con un farmacista a partita Iva, è opportuno confrontarsi con il proprio consulente del lavoro e valutare con attenzione come il rapporto si svolge nei fatti.