Cosa troverai in questo articolo
- Il caso: la Grecia limita la vendita online a una sola categoria di farmaci
- La norma europea: l'articolo 85 quater della direttiva 2001-83
- La decisione della Corte: nessuna eccezione per sottocategorie
- Quali margini restano agli Stati membri
- Le implicazioni per il settore farmaceutico
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PrenotaUno Stato membro non può autorizzare la vendita a distanza dei medicinali non soggetti a prescrizione limitandola a una sola sottocategoria di prodotti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 21 maggio 2026 nella causa C-604/24, intervenuta su rinvio del Consiglio di Stato greco. La pronuncia ridisegna i margini di manovra dei legislatori nazionali in materia di farmacie online e tocca un nodo che riguarda direttamente anche il mercato italiano: quanto può essere ampia la discrezionalità statale quando si invoca la tutela della salute pubblica per restringere il commercio digitale dei farmaci da banco.
Il caso: la Grecia limita la vendita online a una sola categoria di farmaci
Tutto nasce da un decreto ministeriale greco del 2022, che ha modificato le regole precedentemente in vigore per le farmacie online certificate. Prima di quella riforma, le farmacie autorizzate potevano vendere via internet, senza distinzioni, tutti i medicinali non soggetti a prescrizione e i farmaci non rimborsati dal sistema sanitario. Il nuovo decreto ha invece ristretto il perimetro: la vendita a distanza è rimasta possibile solo per i cosiddetti medicinali a libera distribuzione, una sottocategoria dei farmaci senza ricetta che può essere commercializzata anche fuori dalle farmacie, senza la presenza di un farmacista.
Una farmacia greca, titolare anche di un canale di vendita online, ha impugnato il decreto davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la restrizione fosse incompatibile con il diritto dell'Unione.
Le autorità greche e l'Ordine dei farmacisti hanno invece difeso la misura, richiamando esigenze di contrasto alla polifarmacia, di controllo sulla circolazione di farmaci contraffatti e di tutela del ruolo del farmacista nell'identificazione dell'utente finale.
La norma europea: l'articolo 85 quater della direttiva 2001-83
Il cuore della controversia è l'articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE, introdotto dalla direttiva 2011/62/UE proprio per disciplinare la vendita a distanza dei medicinali tramite i servizi della società dell'informazione.
Il paragrafo 1 di questa disposizione impone agli Stati membri di garantire che i medicinali possano essere venduti online al pubblico, fatte salve le sole eccezioni previste per i farmaci soggetti a prescrizione, che gli Stati restano liberi di escludere dal canale digitale. Il paragrafo 2 consente invece agli Stati di imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio dei farmaci venduti a distanza.
Il Consiglio di Stato greco chiedeva alla Corte di chiarire se questa seconda disposizione potesse legittimare un divieto parziale, cioè una normativa che apre l'online solo a una porzione dei farmaci da banco, escludendone altri.
La decisione della Corte: nessuna eccezione per sottocategorie
I giudici di Lussemburgo hanno risposto in modo netto. Dal testo dell'articolo 85 quater, paragrafo 1, emerge un obbligo generale riferito a tutti i medicinali non soggetti a prescrizione, senza alcuna distinzione interna a questa categoria.
La Corte richiama in questo senso la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Deutscher Apothekerverband e Doctipharma, secondo cui il legislatore nazionale non può vietare la vendita online dei farmaci da banco.
Il punto centrale della motivazione riguarda la differenza tra una condizione legittima, ai sensi del paragrafo 2, e un divieto mascherato da condizione. Per la Corte, una normativa che ammette la vendita a distanza solo per una sottocategoria di farmaci senza ricetta non disciplina semplicemente le modalità di vendita: svuota di contenuto l'obbligo previsto dal paragrafo 1, perché esclude dal canale online un'intera fascia di prodotti che la direttiva impone invece di rendere disponibili. Una condizione, per essere tale, deve riguardare le modalità della commercializzazione, non la possibilità stessa di vendere online quei farmaci.
Quali margini restano agli Stati membri
La sentenza non lascia gli Stati a mani vuote sul fronte della tutela della salute pubblica. La Corte chiarisce che restano legittime le misure che intervengono sulle modalità operative della vendita a distanza, senza eliminare il diritto a vendere online intere categorie di farmaci.
Vengono citati, come esempi concreti compatibili con la direttiva, l'introduzione di massimali quantitativi sugli ordini dei consumatori e la creazione di sistemi online di identificazione e registrazione dei dati sanitari dell'utente, utili proprio a contrastare il consumo eccessivo e inappropriato di farmaci.
È inoltre possibile, secondo i giudici, sottoporre a condizioni più stringenti una categoria specifica di farmaci da banco, ad esempio per le sue particolari caratteristiche terapeutiche, ma solo a patto che queste condizioni non arrivino a impedire del tutto la vendita a distanza di quei prodotti.
Le implicazioni per il settore farmaceutico
Per le farmacie che operano anche online, la sentenza consolida un principio già emerso nella giurisprudenza europea degli ultimi anni: il digitale non può essere trattato come un canale eccezionale, accessibile solo a piccoli pezzi del paniere dei farmaci da banco.
Allo stesso tempo, la Corte non ridimensiona il ruolo del farmacista né le esigenze di sicurezza nella dispensazione: gli strumenti di controllo restano legittimi, a condizione che agiscano sulle modalità di vendita e non sul diritto stesso di vendere a distanza.
Per gli operatori italiani, abituati a confrontarsi con un quadro normativo nazionale altrettanto attento al rapporto tra farmacia fisica e farmacia digitale, la pronuncia offre un punto di riferimento utile per valutare la compatibilità europea di eventuali futuri interventi normativi sulla vendita online dei medicinali da banco.